Sblocca Italia nuovo regalo ai petrolieri: nei decreti di attuazione la conversione in Titolo unico senza le procedure ambientali

Il Ministro Guidi ha pubblicato il 25 Marzo 2015 il decreto di attuazione dell'art 38 dello Sblocca Italia.
Salta immediatamente agli occhi l'art 3 comma 14. Che provo a riassumervi.
Secondo una prima lettura per convertire una qualunque titolo di ricerca di idrocarburi in titolo unico basta presentare una semplice istanza.
Questo significa che i titoli di ricerca di idrocarburi, che come più volte dai noi denunciato sono stati rilasciati sulla base di una Valutazione di Impatto Ambientale  che non ha preso nemmeno come lontana ipotesi gli effetti delle trivellazioni sull'ecosistema marino potranno  essere convertiti in titoli unici che permettono l'esercizio del diritto di estrarre petrolio e gas dal sottofondo marino, in poche parole la libertà di trivellare.
Questo in aperto contrasto ad ogni regola di buon senso e agli stessi dettami dell’art. 38 che prevede per il rilascio del titolo unico la procedura di VAS sul programma dei lavori e quindi anche sulle potenziali trivellazioni.

E' un fatto di notevole gravità che espone l'ambiente marino e le popolazioni costiere a rischi notevoli senza il necessario vaglio del Ministero dell'Ambiente ed apre alla concreta possibilità di costosissime procedure di infrazione da parte dell'Europa 
 
Benvenuti in Italia
 
Segue l'estratto dell'articolo incriminato.

Art 3 comma 14
"I titoli  minerari  conferiti  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  previa  intesa  con  la
regione territorialmente  interessata  o  la  provincia  autonoma  di
Trento o di Bolzano per le attivita' da svolgere in terraferma, o  le
istanze   di   titoli   in   corso,   possono   essere    convertiti,
rispettivamente in titoli unici, o in istanze per  titoli  unici,  su
istanza del titolare o del richiedente, da  presentare  al  Ministero
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  con
l'obbligo  di  presentare  la  documentazione  prevista  dal  decreto
direttoriale di cui  all'art.  19,  comma  6,  entro  novanta  giorni
dall'emanazione dello stesso.
  Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del  titolare  o
del richiedente, rispettivamente per la conversione in  titoli  unici
di titoli conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione  in  istanze  per  titoli
unici di istanze precedentemente presentate, e la data  del  rilascio
da  parte  del  Ministero   del   corrispondente   provvedimento   di
conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i  provvedimenti
autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli  ed  alle
istanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o
richieste di  titoli  unici.  In  particolare,  in  tale  periodo  il
titolare puo' svolgere tutte le  attivita'  previste  ed  autorizzate
nell'ambito  del  titolo  originario  alla   data   dell'istanza   di

conversione in titolo unico"

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