Sblocca Italia nuovo regalo ai petrolieri: nei decreti di attuazione la conversione in Titolo unico senza le procedure ambientali
Il Ministro Guidi ha pubblicato il 25 Marzo 2015 il decreto di attuazione dell'art 38 dello
Sblocca Italia.
Salta immediatamente agli occhi l'art 3 comma 14. Che provo a riassumervi.
Secondo una prima lettura per convertire una qualunque titolo di ricerca di idrocarburi in
titolo unico basta presentare una semplice istanza.
Questo significa che i titoli di ricerca di idrocarburi, che come più volte dai noi denunciato sono stati rilasciati sulla base di una Valutazione di Impatto Ambientale che non ha preso nemmeno come lontana ipotesi gli effetti delle trivellazioni sull'ecosistema marino potranno essere convertiti in titoli unici che permettono l'esercizio del diritto di estrarre petrolio e gas dal sottofondo marino, in poche parole la libertà di trivellare.
Questo in aperto contrasto ad ogni regola di buon senso e agli stessi
dettami dell’art. 38 che prevede per il rilascio del titolo unico la procedura
di VAS sul programma dei lavori e quindi anche sulle potenziali
trivellazioni.
E' un fatto di notevole gravità che espone l'ambiente marino e le popolazioni costiere a rischi notevoli senza il necessario vaglio del Ministero dell'Ambiente ed apre alla concreta possibilità di costosissime procedure di infrazione da parte dell'Europa
Benvenuti in Italia
Segue l'estratto dell'articolo incriminato.
Art 3 comma 14
"I titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa
intesa con la
regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di
Trento o di Bolzano per le attivita' da svolgere in terraferma, o le
istanze di titoli in corso, possono essere
convertiti,
rispettivamente in titoli unici, o in istanze per titoli
unici, su
istanza del titolare o del richiedente, da presentare al Ministero
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
con
l'obbligo di presentare la documentazione prevista dal
decreto
direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, entro
novanta giorni
dall'emanazione dello stesso.
Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del titolare o
del richiedente, rispettivamente per la conversione in titoli unici
di titoli conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione in istanze per titoli
unici di istanze precedentemente presentate, e la data del rilascio
da parte del Ministero del corrispondente provvedimento di
conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti
autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle
istanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o
richieste di titoli unici. In particolare, in tale periodo il
titolare puo' svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate
nell'ambito del titolo originario alla data dell'istanza di
conversione in titolo unico"
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