Trivelle Licata, Denuncia infrazione alla Commissione Europea

Abbiamo parlato e fatto molto contro le trivelle che vogliono perforare il cosiddetto offshore Ibleo promosso dall'ENI e che  ha ottenuto tutte le autorizzazioni a trivellare di fronte a Licata.
Purtroppo come ho scritto nel mio profilo fb, oggi solo un intervento del governo nazionale ci può salvare.
In realtà rivedendo la documentazione in mio possesso e chiacchierando con gli amici di Greenpeace è sorta un'altra idea.
Se ricordate una delle problematiche del Decreto positivo VIA n°149/14 che autorizzava le trivellazioni era il fatto che lo Studio di Impatto Ambientale non prendeva in considerazioni una serie di fattori rilevanti come esplosioni, frane, incendi, impatti sull'ambiente etc, demandandoli ad una fase successiva esterna alla VIA in cui il pubblico non avrebbe potuto dire la sua ( guardatevi il dossier di Greenpeace).
Questo viola una serie di direttive e principi,  che si rifanno alla Convenzione di Aarhus che è un trattato internazionale volto a garantire all'opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali di governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente.
Ed in particolare alla sua traduzione in una serie di Direttive Europee che lo Stato italiano ha l'obbligo di rispettare.
Quindi, complice una notte insonne, ho predisposto una denuncia alla Commissione Europea per infrazione dello Stato Italiano ai trattati che ha sottoscritto che ho inviato questa mattina alle autorità competenti.
Credo che questa sia una delle poche possibilità che abbiamo per fermare queste trivellazioni, ed infine sono curioso di veder se il diritto di un singolo cittadino appartenete alla Unione Europea è effettivamente tutelato.

Segue il testo della denuncia:


Lo stato Italiano non garantisce l'applicazione dell'art.6 comma 4 della direttiva europea 2011/92 EU e successive modifiche ed integrazioni e dei contenuti minimi previsti per gli studi di impatto ambientale dell'allegato IV della citata direttiva.
Nello specifico al pubblico interessato non sono state 'offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale' e non è stato garantito 'il diritto di esprimere osservazioni e pareri alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione'. (estratto art.6 comma 4 della citata direttiva)
Inoltre gli studi di impatto ambientale mancano di :
  • una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.
  • Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:
a) all’esistenza del progetto;
b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.
  • La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente di cui al punto 4.
  • Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.
(estratto allegato IV della citata direttiva)
Nello specifico si riporta quanto avvenuto per il decreto di VIA n. 149/14 relativo al progetto di coltivazione di un campo di idrocarburi offshore nel canale di Siclia nel Golfo tra Gela e Licata, (decreto: http://www.va.minambiente.it/File/Documento/107562)
Come si evince dalla lettura dello stesso, il decreto VIA è stato rilasciato positivamente senza:
  • che fossero stati valutati nella loro completezza ‘gli effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente’;
  • una descrizione 'delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente';
  • una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.

Questo appare lampante dalle prescrizioni che la società deve ottemperare successivamente al decreto positivo di VIA e precedentemente all'inizio dei lavori contenute nell'allegato I del citato decreto, si riportano le più rilevanti:

A.17 che sia “predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull’habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l’entità del danno producibile sull’ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull’ecosistema e quantifichi i costi per gli interventi.”
A.4 “dovrà essere eseguita un’analisi di rischio delle condotte a mare con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali”...” …il Piano di Emergenza Ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l’evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. Dovrà essere accantonata la cifra necessaria a far affrontare i costi stimati per le operazioni di risanamento e ripristino dell’habitat.”
A.18 Redazione di " un progetto di dismissione e ripristino dell’ambiente in configurazione marina ante operam con la stima dei costi”
A.11 “effettuare una simulazione numerica complessiva della dispersione dei sedimenti nell’ambiente marino durante la fase di scavo e affossamento delle sealines"
A.7 “integrare il piano di monitoraggio dei fenomeni geodinamici con approfondimenti riguardo al monitoraggio dei processi erosivi lungo il tratto di litorale prospiciente l’area di interesse, da mettere a punto con le Autorità competenti”;
A.16: “presentare un progetto di monitoraggio per il controllo della Subsidenza…” e che tale monitoraggio “dovrà seguire l’evoluzione provvisionale del cono di subsidenza indotto dalla coltivazione del giacimento’ ;
A.22: “presentare uno studio finalizzato a verificare la fattibilità della reiniezioni di CO2 per la riduzione delle depressioni generate dallo sfruttamento del giacimento.”;
A.3. “in fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà approfondire la problematica di rischio da frana mediante la predisposizione di uno studio dettagliato dei fenomeni franosi…”.
C.1 ‘ redazione di ‘un monitoraggio per identificare eventuali relitti sommersi nell’area’

Appare lampante la violazione della direttiva della Unione Europea in più parti fondamentali:
  1. violazione dei contenuti minimi di uno studio di impatto ambientale contenute nell'allegato IV - le conseguenze sull'ambiente e sulla pesca di eventi rilevanti come esplosioni, frane che coinvolgono i gasdotti, e similari, non sono state valutate in fase di VIA ma in una fase successiva;
  2. violazione art. 6 comma 4 - gli scenari ed eventi rilevanti, sono demandati ad una fase non meglio specificata successiva al decreto positivo VIA, quindi tali scenari vengono valutati senza che il pubblico ne venga informato o possa in alcun modo intervenire conseguentemente: non sono state 'offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale'', non è stato garantito 'il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti' e quindi non è stato rispettato il diritto di esprimersi 'prima che ogni processo decisorio sia stato statuito';

Occorre inoltre specificare che tali violazioni non derivano da un fatto episodico o una violazione puntuale delle procedure di VIA.
Tale decreto VIA, anche per le motivazioni su esposte è stato impugnato senza successo al TAR e al Consiglio di Stato da alcune primarie associazioni ambientaliste tra le quali Greenpeace.
Quindi le gravi e ripetute violazioni dei principi della citata direttiva europea, sono insite nel sistema legislativo italiano e costituiscono grave nocumento all'Ambiente, alla Salute, al diritto di una popolazione ad essere adeguatamente informata sui progetti che insistono nel proprio territorio statuito nella convenzione di Aarhus e ai principi e valori universalmente accettati e statuiti nei trattati tra i paesi Stati membri della EU





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